Unione dei Comuni Gallura Articolo SERVIZI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, ESECUZIONE A CORPO LAVORAZIONI PER IL "COMPLETAMENTO OPERE DI BONIFICA SPECCHIO ACQUEO EX ARSENALE LA MADDALENA" 1) Domanda: Un'impresa non in possesso dei requisiti speciali per la progettazione può indicare il progettista o l'RTP di progettisti a cui sarà affidata la progettazione esecutiva. Risposta: Certamente. Un’impresa non in possesso dei requisiti speciali per la progettazione può avvalersi di progettisti o RTP esterni che siano in possesso di tali requisiti. 2) Domanda: In caso di ATI il sopralluogo deve essere effettuato da tutte le imprese partecipanti o basata che sia eseguito da una sola delle imprese. Risposta: In caso di A.T.I. la presa visione dei luoghi può essere effettuata anche solo da un singola impresa facente parte dell’Associazione Temporanea. Si ricorda che il sopralluogo deve essere comunque eseguito dal legale rappresentante, direttore tecnico o persona munita di appropriata delega. 3) Domanda: Si chiede conferma che l’ottemperanza ai requisiti richiesti è data dalla compilazione del DGUE unito al modello allegato 1 e 2. Risposta: L’ottemperanza ai requisiti richiesti è dalla compilazione del DGUE unitamente all’Allegato 6 per quanto concerne le Imprese e al Modello 3 – 4 per quanto concerne invece i progettisti. Il modello allegato 1 e 2 si riferiscono invece alla “Domanda di partecipazione e Dichiarazione dei requisiti di ordine generale” e “Dichiarazione di cui al comma 1 dell’art. 80, del D.Lgs. n° 50/2016, del titolare, direttore tecnico, socio, socio accomandatario, amministratori muniti di poteri di rappresentanza, etc.. 4) Domanda: Per quanto riguarda i requisiti economico – finanziari è sufficiente presentare la certificazione SOA? In tal caso non è necessario compilare la parte IV del DGUE ( ad esclusione della parte A)? Risposta: Si, così come indicato al punto 7.2.2 del disciplinare di gara. 5) Domanda: I subappaltatori devono concorrere alla composizione del PASSOE? I subappaltatori vanno indicati alla sezione D Parte II del DGUE così come le lavorazioni e le relative percentuali? Risposta: I subappaltatori non concorrono alla costituzione del PASSOE. L’Ente non richiede il nominativo di eventuali ditte subappaltatrici, basta indicare la volontà di subappaltare e le lavorazioni con relativa percentuale. 6) Domanda: La composizione del RTI viene richiesta nel DGUE, parte II sezione A, relativamente a ruolo e nominativo: in questo punto va indicata la percentuale di partecipazione come richiesto dal codice degli appalti? Risposta: Si, così come indicato al punto 7.2.2 del disciplinare di gara. 7) Domanda: La dichiarazione di impegno a costituire la RTI, come richiesto dall’art 48 del D.Lgs. 50/2016 va resa a parte? Risposta: Si,va resa dichiarazione a parte. 8) Domanda: Tutte le dichiarazioni richieste dopo la lettera g del punto 13 – Busta A vanno rese a parte? Risposta: Si, tale dichiarazioni vanno rese a parte. 9) Domanda: Si chiede conferma se un’impresa COOPTATA, non acquisendo lo status di concorrente e non acquisendo alcuna quota di partecipazione all’appalto ai sensi dell’art. 92 del D.P.R. 207/2010, debba sottoscrivere l’offerta e altra documentazione di gara. Risposta: L’istituto della cooptazione presenta carattere eccezionale e derogatorio, disciplinato dall’art. 92, comma 5, d.p.r. 207/2010 – norma applicabile in virtù di quanto previsto dall’art. 216, comma 14, d.lgs. 50/2016 - consente al singolo concorrente o ai concorrenti, che intendano riunirsi in possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dalla lex specialis, di raggruppare anche altre imprese qualificate per categorie ed importi diversi da quelli indicati nel bando o nella lettera di invito, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il venti per cento dell’importo complessivo e che l’ammontare delle qualificazioni possedute dalle imprese cooptate sia almeno pari all’importo dei lavori che le stesse dovranno eseguire, pertanto, l’impresa cooptata può eseguire i lavori, ma non assume lo status di concorrente; quest’ultima, di conseguenza, non può acquistare alcuna quota di partecipazione all’appalto né può subappaltare o comunque affidare a terzi i lavori che le vengono affidati La ratio della norma è quella di consentire a imprese già qualificate nel settore dei lavori pubblici di maturare capacità tecniche in categorie di lavori diverse rispetto a quelle già possedute, senza compromettere l’interesse pubblico alla corretta esecuzione dell’appalto. A tal fine il legislatore impone precise condizione per il legittimo ricorso all’istituto della cooptazione. 1. le imprese singole o associate, che assumono la veste di concorrente, devono di per sé già possedere i requisiti richiesti dalla lex specialis; 2. l’ammontare complessivo delle qualificazioni possedute dall’impresa cooptata deve essere almeno pari all’importo dei lavori da affidare alla medesima; 3. tali lavori non possono superare il 20% dell’importo complessivo; 4. è fatto divieto assoluto, all’impresa cooptata, di subappaltare le lavorazioni che egli stessa deve eseguire; Si conferma pertanto la non necessità dell’impresa cooptata di possedere tutti i requisiti richiesti, ad eccezione della SOA (necessaria per la verifica dei limiti di cui ai punti precedenti).(Delibera ANAC 228 del 01.02.2017) . 10) Domanda: Al punto 16.1 Criteri di Aggiudicazione Relativamente offerta tecnica, vengono attribuiti 15 punti al seguente criterio "il possesso di un marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) in relazione ai beni o servizi oggetto del contratto, in misura pari o superiore al 30 per cento del valore delle forniture o prestazioni oggetto del contratto stesso" da una ricerca di mercato si evince che i prodotti previsti nell’ambito del progetto, non hanno detto marchio in quanto lo stesso si riferisce a prodotti e servizi poco attinenti al settore delle costruzioni e quindi del contratto. Si chiedono pertanto indicazioni sulle certificazioni da produrre ai fini di soddisfare il criterio in questione. Risposta: Al punto 16.1 del disciplinare viene riportato uno dei requisiti indicati dal D.Lgs. 50/2016 e precisamente all’art. 95 comma 6 lettera b. Sarà compito pertanto delle imprese partecipanti reperire beni e servizi con tale certificazione di qualità, al fine dell’ottenimento del relativo punteggio. Sarà comunque cura della Commissione di Gara valutare le Certificazioni che perverranno. 11) Domanda: Con riferimento ai requisiti speciali per la progettazione - 7.2.1, il punto b.3) del Disciplinare di gara indica a titolo puramente esemplificativo una serie di figure professionali : ingegnere idraulico/opere portuali/ambientale, geologo, biologo, archeologo, agronomo, laurea magistrale specialistica in paesaggio, coord. per la sicurezza. Tali figure sono tutte elencate nel Modello 4 (dichiarazione parte amministrativa). Tenuto fermo il possesso del requisito relativo al personale tecnico utilizzato negli ultimi 3 anni (almeno n. 6 unità), si chiede se sia corretto indicare nel Modello 4, figure professionali attinenti all’oggetto dell’appalto anche se non coincidenti con tutti i titoli riportati nel Disciplinare di Gara (omettendo ad esempio, l’indicazione di agronomo ed archeologo). Risposta: Tenuto fermo il possesso dei requisiti di carattere sia generale che speciale, che devono possedere i professionisti incaricati per lo svolgimento del servizio di progettazione, e tenuto fermo il requisito relativo al personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni, le figure professionali che vengono indicate sia nel disciplinare che nel Modello 4 sono da ritenersi solo ed esclusivamente a titolo esemplificativo. L’Operatore economico che intenda partecipare alla gara, potrà e dovrà indicare nell’apposito Modello4 il nominativo del professionista con relativa funzione svolta, funzione che sarà attinente alla natura dell’appalto, sostituendo o confermando eventualmente quelle già indicate dall’amministrazione ( ad esempio omettendo l’agronomo e l’archeologo che per la natura stessa della gara risultato poco attinenti). 12) Domanda: Nel Disciplinare di gara (art. 14) si sottolinea che la Relazione Illustrativa (Busta B / offerta tecnica-qualitativa) deve essere sottoscritta dai tecnici che faranno parte della struttura di progettazione esecutiva dell’intervento. Nel caso in cui l’impresa partecipante alla gara indichi un RTP esterno composto da società a cui sarà affidata la progettazione esecutiva, si chiede conferma che l’offerta tecnica possa essere sottoscritta, oltre che dall’impresa partecipante anche dai soli legali rappresentanti delle società componenti il RTP. Risposta: Si conferma che in caso di RTP, formata da società di ingegneria, l’offerta tecnica-qualitativa, può essere firmata, oltre che dall’impresa partecipante, anche dai soli rappresentanti legali delle società costituenti l’RTP . 13) Domanda: Le relazioni n. 1 e n. 2 indicate all’art. 14 del Disciplinare di gara non trovano corrispondenza nei criteri di aggiudicazione di cui al successivo articolo 16. Si chiede di chiarire tale aspetto ed in particolare di chiarire: • Quale sia il punteggio che sarà assegnato ai massimo 3 progetti ritenuti esplicativi dei contenuti della relazione e se la Reazione Illustrativa (relazione 1) debba essere articolata in capitoli rispondenti a tutti i criteri di aggiudicazione di cui al citato art. 16 (max 30 pagine) • Se la Relazione descrittiva (relazione 2) debba riferirsi a soli elaborati grafici (diagrammi, CV, ecc..) senza limite di pagine/format oppure se siano richiesti elaborati descrittivi su specifici argomenti e corrispondenti criteri di valutazione. Risposta: In merito ai massimo 3 progetti esplicativi non verrà assegnato nessun punteggio, in quanto gli stessi serviranno alla commissione giudicatrice per meglio valutare le metodologie di lavoro della ditta stessa e per meglio valutare la Relazione Illustrativa ( ed elaborati a corredo della stessa). In sostanza la Relazione Illustrativa (oggetto di valutazione da parte della commissione) descriverà gli studi che saranno condotti e le modalità che saranno seguite per la redazione del progetto e la realizzazione dei lavori, mentre i 3 progetti (facoltativi) descriveranno lavori attinenti a quelli posti a base di gara e già eseguiti dall’impresa partecipante, che permettano di meglio comprendere le metodologie seguite e descritte nella relazione. Per quanto attiene la suddivisione della relazione in capitoli, questo senz’altro renderebbe più snello il lavoro dei commissari di gara. In merito alla Relazione Descrittiva di cui all’art. 14 punto 2 non si richiede un numero di schede preciso, questo aspetto è a discrezione del professionista partecipante alla gara, dovrà comunque essere sufficiente ad illustrare la concezione organizzativa e tecnico-organizzativa, ovvero si dovrà illustrare ( oltre all’ indicazione dei tecnici che ne faranno parte, allegandone i curriculum), di fatto come viene organizzato e svolto (nell’arco temporale posto a base di gara), il servizio nelle sue fasi di svolgimento, questo per permettere alla commissione una visione chiara e globale della struttura organizzativa e delle metodologie attuative proposte per lo svolgimento del servizio. Sezione: archivio 2023 Unione dei Comuni Gallura